Dicembre 3, 2024

Secondo l’accordo del 28/3/2018 l’intera spettanza delle ferie va programmata entro il 31 gennaio.

LA PROGRAMMAZIONE prevede:

  • 5 giorni entro il 5 Maggio
  • 15 giorni nel periodo 15 Giugno – 15 Settembre.

Tale periodo è proporzionato per i part-time.
Le festività soppresse non rientrano nella programmazione, perché fruibili con frazionamento di
mezze ore, e devono essere fruite entro il 31 Dicembre di ciascun anno (art.37 CCNL).
I lavoratori assunti fino al 2005 hanno diritto ai PIR (Permessi Individuali Retribuiti) che non rientrano nella
Programmazione. Qualora non venissero fruiti entro l’anno di maturazione il lavoratore hai il diritto di
usufruirne entro il mese di Marzo dell’anno successivo.
Il lavoratore potrà chiedere, per esigenze personali, una diversa programmazione; Il lavoratore che NON
PUO’ fruire, per motivate esigenze ed in via eccezionale, delle giornate di ferie programmate ed autorizzate
dovrà comunicare la nuova pianificazione entro una settimana dall’avvenuta comunicazione.
Il periodo non goduto dovrà essere riprogrammato e fruito nello stesso trimestre di riferimento.


ESEMPIO: 11 FEBBRAIO – 16 FEBBRAIO, periodo di ferie programmate ed approvate ma non fruite per
motivate esigenze: si devono riprogrammare entro il 23 Febbraio (7 giorni dal 16 Febbraio) per lo stesso
trimestre (GEN.-FEB.-MAR.).

Roma, 22/02/2023